Il 23 giugno 2021 il Disegno di legge: “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (2751) è stato approvato alla Camera dei Deputati e attualmente è in attesa di essere approvato al Senato. Qui l’iter.

Pertanto il DDL, ad oggi, non è ancora legge.

Cosa prevede il Disegno di Legge?

L’articolo 1 dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all’esame finale dei corsi di studio, è acquisita l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Quindi l’abilitazione all’esercizio della professione avviene al conseguimento della laurea magistrale in Psicologia.
Chiaramente per potere esercitare la professione sarà necessaria l’iscrizione all’Albo degli Psicologi presso gli Ordini territoriali.

Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell’ambito della
disciplina delle classi di laurea LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13- Farmacia e farmacia industriale, LM-42-Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all’ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi.

Con riferimento a Psicologia, si fa presente che il tirocinio, attualmente previsto dopo la laurea, rientrerà all’interno dei corsi di studio, come modificato in applicazione del presente DDL. Per le suesposte ragioni, gli oneri connessi allo svolgimento dei tirocini in parola continueranno a essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente.

Con particolare riferimento alla laurea in Psicologia è stimabile un risparmio di tempo superiore ai sei mesi, in considerazione del fatto che l’attuale tirocinio post lauream, della durata di 12 mesi, sarà inserito all’interno dei nuovi corsi di studio, con rimodulazione degli ordinamenti didattici.

Articolo in aggiornamento.

About the Author: Redazione AIPSY

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