Spesso leggiamo che alcuni sedicenti professionisti propongono all’utenza “sostegno alla genitorialità”.
Tale attività risulta molto ambigua poiché non si comprende che tipo di sostegno viene erogato: morale? ingegneristico? educativo? sociale? economico?

Non è un caso che non venga specificato la tipologia di sostegno, poiché “sostegno alla genitorialità” richiama l’attività professionale erogata dallo psicologo “sostegno psicologico alla genitorialità”.
E’ precisamente questa la zona grigia in cui operano alcuni soggetti privi di qualsivoglia iscrizione all’Albo professionale degli psicologi.
Il generico “sostegno alla genitorialità” può essere erogato da chiunque: anche il prete può fare sostegno alla genitorialità oppure l’avvocato all’interno delle cause di separazione.

Tuttavia, il sostegno psicologico alla genitorialità è un intervento specifico che può fare solo lo psicologo e che si pone come obiettivo il potenziamento delle risorse personali del genitore o dei genitori, cercando di ristrutturare i limiti che eventualmente possono provocare un impasse relazionale con il figlio e con il partner o l’ex partner.
In ogni caso, l’utente che necessiti di un sostegno (psicologico) alla genitorialità è bene che si rivolta solo ed esclusivamente ad uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo territoriale.
Qualsiasi altra prestazione ambigua, svolta da un soggetto non psicologo può provocare insuccessi e, nel peggiore dei casi, anche danni alla salute psicofisica dei soggetti coinvolti.

By Published On: 22 Settembre 2021Categories: Tutela Professione0 CommentsTags:

About the Author: Marco Pingitore

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